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Circ.171/2024 – Domanda di ammissione all’Esame di Stato a. s. 2023/2024-Pagamento tassa erariale.

Come previsto dalla nota ministeriale prot. 33701 del 12/10/2023, le domande di ammissione all’Esame di Stato devono essere presentate entro giovedì 30 novembre 2023: ecco tutte le specifiche

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Circolare n. 171, del 11/11/2023

Agli studenti delle classi quinte
Ai genitori classi quinte
Al sito web e
p.c. ai docenti classi quinte

Oggetto: Domanda di ammissione all’Esame di Stato a. s. 2023/2024 – Pagamento tassa erariale.

Come previsto dalla nota ministeriale prot. 33701 del 12/10/20223, le domande di ammissione all’Esame di Stato devono essere presentate entro giovedì 30 novembre 2023.
I candidati interni (studenti delle classi quinte):

  • compileranno e firmeranno l’allegato modulo di domanda di ammissione all’Esame di Stato per l’a.s. 2023/2024 (all.1)
  • ed effettueranno il pagamento della relativa tassa di € 12,09 entro e non oltre il 30 novembre 2023 con le seguenti modalità:
    – bollettino postale, intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – tasse scolastiche – Numero c/c: 1016 (il bollettino di versamento è disponibile in qualsiasi ufficio postale);
    –  bonifico bancario, intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – tasse scolastiche – IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016. [Si raccomanda di non versare sul conto corrente intestato alla scuola ma sul conto dell’Agenzia delle Entrate sopra indicato];
    –  modello F24, inserendo il codice tributo “TSC3” denominato “Tasse scolastiche-esame” (collegamento ad Agenzia delle Entrate per modello e istruzioni al link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/tasse-scolastiche/modello-e-istruzioni-cittadini ) indicando nella causale: “ CLASSE e SEZIONE – COGNOME e NOME ALUNNO/A – TASSA ESAME DI STATO a.s. 2023/2024

Lo studente/la studentessa che intende avvalersi dell’esonero della tassa d’esame di € 12,09, deve rientrare nelle casistiche previste dal D.lgs 297/1994 art. 200 e dalla nota 13053 del 14/06/2019. In questo caso dovrà essere presentata richiesta compilando l’allegato 2.
Gli alunni rappresentanti di classe raccoglieranno le domande (allegato 1) compilate e complete di attestazione di versamento o eventuale richiesta di esonero e le consegneranno perentoriamente entro il 30 novembre 2023 all’Ufficio Alunni.

L’ammissione dei candidati interni dell’ultimo anno di corso è regolata dall’art. 13 com. 1 e 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, che si riporta:
Ammissione dei candidati interni

  1. Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.
  2. L’ammissione all’esame di Stato e’ disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E’ ammesso all’esame di Stato, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
    a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
    b) partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all’articolo 19;
    c) svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all’ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l’ammissione all’esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo;
    d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell’insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, e’ espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Christian Montanari

 

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